SKG/SSDP
             
   
SKG 
SSDP 
Schweizerische Kriminalistische Gesellschaft  
Société Suisse de droit pénal
Società svizzera di diritto penale
 
 
 
 

Statuti

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 1  

La Società svizzera di diritto penale è un' associazione conformemente agli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Essa ha per scopo:

a) di agevolare l'applicazione del diritto penale e la prevenzione dei reati

b) di favorire i rapporti di collegialità fra i membri nonché la collaborazione intercantonale con lo scambio di
    reciproche esperienze nel campo dell'applicazione del diritto penale

c) di stabilire e mantenere proficue relazioni con altre società svizzere e straniere che perseguono analoghi scopi.

Art. 2  

Sede della Società è il domicilio del suo presidente.

Art. 3  

La Società si compone di membri attivi, di membri onorari e liberi.
Possono far parte della Società:

a) giudici, Procuratori pubblici, giudici istruttori, medici legali, cancellieri di tribunali, ufficiali di polizia e tutti
    coloro che svolgono analoghe mansioni nell'amministrazione della giustizia penale della Confederazione, dei
    Cantoni e dei Comuni
b) professori universitari

c) avvocati iscritti all'albo

d) altre persone per speciali motivi.

Chi si distingue per meriti particolari a favore della Società, può essere nominato membro onorario.

I membri che hanno cessato la loro attività professionale per ragioni di età possono essere nominati dal Comitato membri liberi, se hanno fatto parte della Società da almeno 20 anni.

Art. 4  

Per l'ammissione alla Società occorre presentare una domanda scritta sulla quale il Comitato decide in via definitiva.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Comitato per la fine dell'anno.

Art. 5  

Ogni membro è tenuto al pagamento della quota annuale fissata dall'Assemblea generale.
I membri onorari e i membri liberi sono esenti dal pagamento della quota sociale

Art. 6  

Sono organi della Società:
l'Assemblea generale
il Comitato.

Art.7  

Annualmente viene tenuta un'assemblea generale ordinaria. Il Comitato può indire assemblee generali straordinarie. Esso è tenuto a convocarle se almeno un decimo dei membri attivi lo esige.

Art. 8  

All'Assemblea generale compete:

a) la nomina del presidente e degli altri membri del Comitato

b) la fissazione della quota sociale

c) l'esclusione di membri

d) l'approvazione dei conti annuali e dei  rapporti di gestione

e) la revisione degli statuti e lo scioglimento della Società

f)  le decisioni riguardanti la rivista della Società

g) la nomina dei membri onorari.

Le decisioni dell'Assemblea generale vengono prese a maggioranza assoluta dei voti emessi.

Art. 9  

Il Comitato si compone del presidente, del vice-presidente e di almeno 16 membri.
Esso viene nominato ogni tre anni.
Il comitato può richiedere la collaborazione dei membri onorari. In questo caso essi partecipano alle deliberazioni con diritto di voto.
Il comitato si costituisce da sè e affida la soluzione delle questioni sociali non espressamente riservate all'Assemblea generale a un suo Ufficio permanente
. Gli affari correnti vengono liquidati dal presidente o dal vice-presidente col segretario.

Art. 10  

Per ogni decisione del Comitato è richiesta la presenza di almeno 5 membri.
La convocazione del Comitato o dell'Ufficio avviene su proposta del presidente e, in caso di suo impedimento, del vice-presidente. La convocazione è obbligatoria se richiesta da almeno sette membri del Comitato con l'indicazione delle trattande
.

 

Gli statuti, votati dall'Assembea costitutiva di Berna del 2 aprile 1942 e approvati dalla prima Assemblea generale di Lucerna del 12 luglio 1942, sono stati successivamente e parzialmente modificati dalle Assemblee generali del 7 novembre 1943, 3 luglio 1948, 30 ottobre 1955, 22 maggio 1960 e 2 ottobre 1964.
La modifica, nel testo attuale, degli articoli 3 capoverso 4, 9 capoverso 4 e 10 capoverso 2 è stata approvata dall'Assemblea generale di Ginevra del 28 aprile 1978.
Gli statuti così modificati entrano immediamente in vigore.

Ginevra/Muri BE, 28 aprile 1978

Il Presidente:         lI Segretario:

Pierre Dinichert      Olivier Gautschi