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Art.
1
La Società svizzera di diritto
penale è un' associazione conformemente agli art. 60 e segg. del Codice civile
svizzero.
Essa ha per scopo:
a) di agevolare l'applicazione del diritto penale e la prevenzione dei
reati
b) di favorire i rapporti di collegialità fra i membri nonché la
collaborazione intercantonale con lo scambio di
reciproche esperienze nel campo dell'applicazione del
diritto penale
c) di stabilire e mantenere proficue relazioni con altre società
svizzere e straniere che perseguono analoghi scopi.


Art.
2
Sede della Società è il domicilio del suo presidente.


Art.
3
La Società si compone di membri
attivi, di membri onorari e liberi.
Possono far parte della Società:
a) giudici, Procuratori pubblici,
giudici istruttori, medici legali, cancellieri di tribunali, ufficiali di polizia e tutti
coloro che svolgono analoghe mansioni
nell'amministrazione della giustizia penale della Confederazione, dei
Cantoni e dei Comuni
b) professori universitari
c) avvocati iscritti all'albo
d) altre persone per speciali
motivi.
Chi si distingue per meriti
particolari a favore della Società, può essere nominato membro onorario.
I membri che hanno cessato la loro
attività professionale per ragioni di età possono essere nominati dal
Comitato membri liberi, se hanno fatto parte della Società da almeno 20 anni.


Art.
4
Per l'ammissione alla Società
occorre presentare una domanda scritta sulla quale il Comitato decide in via
definitiva.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Comitato per la fine
dell'anno.


Art.
5
Ogni membro è tenuto al pagamento della quota annuale fissata
dall'Assemblea generale.
I membri onorari e i membri liberi sono esenti dal pagamento della quota
sociale


Art.
6
Sono organi della Società:
l'Assemblea generale
il Comitato.


Art.7
Annualmente viene tenuta
un'assemblea generale ordinaria. Il Comitato può indire assemblee generali
straordinarie. Esso è tenuto a convocarle se almeno un decimo dei membri
attivi lo esige.


Art. 8
All'Assemblea generale compete:

a) la nomina del presidente e
degli altri membri del Comitato
b) la fissazione della quota sociale
c) l'esclusione di membri
d) l'approvazione dei conti
annuali e dei rapporti di gestione
e) la revisione degli statuti e
lo scioglimento della Società
f) le decisioni riguardanti la rivista della Società
g) la nomina dei membri onorari.
Le decisioni dell'Assemblea generale vengono prese a maggioranza
assoluta dei voti emessi.


Art.
9
Il Comitato si compone del presidente, del
vice-presidente e di almeno 16 membri.
Esso viene nominato ogni tre anni.
Il comitato può richiedere la collaborazione dei membri onorari. In questo
caso essi partecipano alle deliberazioni con diritto di voto.
Il comitato si costituisce da sè e affida la soluzione delle questioni
sociali non espressamente riservate all'Assemblea generale a un suo Ufficio
permanente. Gli affari
correnti vengono liquidati dal presidente o dal vice-presidente col segretario.


Art.
10
Per ogni decisione del Comitato
è richiesta la presenza di almeno 5 membri.
La convocazione del Comitato o dell'Ufficio avviene su proposta del presidente e, in caso di suo impedimento, del
vice-presidente. La
convocazione è obbligatoria se richiesta da almeno sette membri del
Comitato con l'indicazione delle trattande.


Gli statuti, votati dall'Assembea
costitutiva di Berna del 2 aprile 1942 e approvati dalla prima Assemblea
generale di Lucerna del 12 luglio 1942, sono stati successivamente e
parzialmente modificati dalle Assemblee generali del 7 novembre 1943, 3
luglio 1948, 30 ottobre 1955, 22 maggio 1960 e 2 ottobre 1964.
La modifica, nel testo attuale, degli articoli 3 capoverso 4, 9 capoverso 4
e 10 capoverso 2 è stata approvata dall'Assemblea generale di Ginevra del
28 aprile 1978.
Gli statuti così modificati entrano immediamente in vigore.


Ginevra/Muri BE, 28 aprile 1978


Il
Presidente:
lI Segretario:
Pierre Dinichert
Olivier Gautschi
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